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Servizio Animali in condominio e disposizioni in materia
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Cate.Poldo

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MessaggioInviato: Mar Gen 27, 2009 12:26 pm    Oggetto:  Servizio Animali in condominio e disposizioni in materia
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E' NATO IL SERVIZIO ANIMALI IN CONDOMINIO Nasce il servizio Animali in Condominio di AIDAA, un gruppo di esperti risponde ai quesiti relativi alla presenza di animali in condominio, in particolare ci si potrà rivolgere al servizio animali in condominio per chiedere informazioni in merito alle vicende legate ai regolamenti condominiali, ma anche su come tenere un'animale in condominio e per essere aiutati ascegliere l'animale che meglio si adatta alla vostra famiglia ed allo spazio della vostra casa. Il servizio completamente gratuito è disponibile sia on-line scrivendo una mail con una richiesta specific all'indirizzo di posta elettronica
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oppure chiamando dalle 10 alle 12 il numero 3478883546 , mentre per la lombardia e l'emilia romagna è attivo anche il servizio sms. Qui basta inviare il proprio quesito relativo alla gestione dei propri animali in condominio via sms sempre al 3478883546 e si riceverà una risposta in tempi rapidissimi. Il servizio Animali in Condominio è il completamento dello sportello animali e del tribunale degli
animali, si tratta di un servizio che n dispensa consigli di natura amministrativa e di comportamento su come tenere gli animali in condominio, come affrontare le questioni legate ai regolamenti condominiali, ma anche suggerimenti via sms su come comportarsi con il proprio animale in condominio, e su come scegliere il migliore animale adatto alla vostra famiglia ed alla vostra casa. Animali in condominio è un servizio gestito da un
gruppo di esperti che fanno capo all'AIDAA composto da amministratori di condominio, avvocati, veterinari e comportamentisti.
Lorenzo Croce Presidente dell'AIDAA

Fonte: Prontofido

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MessaggioInviato: Mar Gen 27, 2009 12:26 pm    Oggetto: Adv






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MessaggioInviato: Dom Nov 15, 2009 12:00 pm    Oggetto:  
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Animali in condominio

* Gli animali possono stare nei condomini

* Solo in casi rari può essere imposto l'allontanamento dell'animale

* E' possibile vietare la detenzione di animali solo se nel regolamento condominiale istituito al momento del contratto di compravendita dello stabile ne viene fatta esplicita menzione

* L'assemblea condominiale non può impedire il possesso di animali neanche se vota all'unanimità


Sentenza Corte di Cassazione (sez. 1 penale) n.1109 del 9 dicembre 1999


* La Corte di Cassazione (sezione 1 penale) con sentenza n. 1109 del 9/12/99, che fa giurisprudenza e può essere citata come precedente, ha annullato una sentenza con la quale la Corte d’Appello di Bologna determinava in lire 300mila lire di ammenda e 3 milioni di risarcimento danni la pena ad un signore “perché non impedendo gli strepiti e l’abbaiare di un cane detenuto presso la propria abitazione, disturbava il riposo e le occupazioni delle persone dimoranti nei pressi”.
La Corte di Cassazione ha stabilito che “è necessario per la configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 659 I comma del Codice Penale (disturbo alla quiete pubblica n.d.r.) che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate (…) è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone (…) tale situazione non ricorre nel caso di specie poiché l’abbaiare del cane dell’imputato ha recato disturbo soltanto ai vicini di casa, né altrimenti poteva essere, trattandosi di abitazione, secondo le testimonianze assunte (…) il comportamento omissivo dell’imputato (che non è intervenuto prontamente per far cessare i continui latrati n.d.r.) integra tutt’al piu’ un mero illecito civile (…) annulla quindi sena rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste”.

Sentenza della Pretura di Campobasso 12/5/90:


* "Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene."

Sentenza del Tribunale di Piacenza sez. II 10/4/1990:


* "La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietato solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo [...] pertanto, in mancanza di un regolamento contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei citeri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni..."

Sentenza della Cassazione n.1394 del 6/3/2000:


* Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino "il fatto non sussiste". Perché vi sia reato "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone".


Fonte: enpa.it

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