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Leggi e disposizioni fondamentali - Raccolta Normativa
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Nuovo Topic   Topic chiuso    Indice del forum -> Notiziario Animali ed Ambiente
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Cate.Poldo

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MessaggioInviato: Sab Gen 24, 2009 11:32 pm    Oggetto:  Leggi e disposizioni fondamentali - Raccolta Normativa
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Legge n. 281 - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991
1. Princìpi generali
1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna
gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine
di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute
pubblica e l'ambiente.
2. Trattamento dei cani e di altri animali di affezione
1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione
delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i
servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono
ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società
cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.
2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di
cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1
dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o
al detentore.
5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture
di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro
il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie
di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento
profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo
quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320,
e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente
eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati,
incurabili o di comprovata pericolosità.
7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria
competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o
incurabili.
10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità
sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà,
assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al
comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari
dell'unità sanitaria locale.
12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a
pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.
3. Competenze delle regioni
1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni
o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e
per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del
cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.
2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei
canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono
garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienicosanitarie
e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle
unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità
per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di
loro competenza.
3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie,
che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del
randagismo.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di
conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo
habitat;
b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli
enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente
legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità
sanitarie locali e con gli enti locali.
5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli
imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi
o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.
6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni
possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi
assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La
rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di
contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge e
adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel
rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
4. Competenze dei comuni
1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al
risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel
rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi
destinati a tale finalità dalla regione.
2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si
attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.
5. Sanzioni
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella
propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire trecentomila a lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1
dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo
3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in
violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma
dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire cinquecentomila
e nel massimo a lire tre milioni. [Comma abrogato]
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto
dall'articolo 8.
6. Imposte
1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale
annuale di lire venticinquemila.
2. L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta non dà luogo a nuove
imposizioni.
3. Sono esenti dall'imposta:
a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli
edifici rurali e del gregge;
b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui
permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l'imposta in
altri comuni;
c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario
all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezionistiche
senza fini di lucro;
f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai
comuni. [Articolo abrogato dal D.L. 8/1993]
7. Abrogazione di norme
1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per
la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , e
successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la
presente legge.
8. Istituzione del fondo per l'attuazione della legge
1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della
sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è
determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal
1992.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo
di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del
Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto
1988, n. 400.
9. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991,
lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante
utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991
all'uopo utilizzando l'accantonamento «Prevenzione del randagismo».
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

******
Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano
VISTO gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni,
in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTO lo schema di decreto in oggetto, trasmesso con nota del 30 dicembre 2002 dal Ministero
della salute, che definisce, nell’ambito della disciplina degli animali da compagnia, alcuni principi
fondamentali per una maggiore e sempre più corretta interrelazione tra l’uomo e i predetti animali,
per assicurare in ogni circostanza il loro benessere, evitarne riprovevoli utilizzi sia diretti che
indiretti e favorire lo sviluppo di una cultura di rispetto per la loro dignità anche nell’ambito delle
realtà terapeutiche innovative;
CONSIDERATO che, in sede tecnica, il 14 gennaio 2003, i rappresentanti delle Regioni hanno
chiesto che i contenuti del decreto fossero recepiti in un accordo tra Governo e Regioni, alla luce
delle modifiche apportate al Titolo V° della Costituzione e che tale richiesta è stata accolta dai
rappresentanti del Ministero della salute;
CONSIDERATO che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 16 gennaio 2003 i Presidenti
hanno chiesto il rinvio dell’esame del provvedimento e che a seguito del successivo incontro
tecnico, sono state concordate tra le Regioni e il Ministero della salute alcune modifiche;
RILEVATO che, con nota del 31 gennaio 2003, il Ministero della salute ha trasmesso nuovamente
il testo dell’accordo nella stesura definitiva;
ACQUISITO l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, espresso
ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28l;
Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano nei termini sottoindicati
Articolo 1) Finalità e definizioni
1. Con il presente accordo le Regioni e il Governo si impegnano, ciascuno per le proprie
competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e
gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli
animali.
2. Ai fini del presente accordo, si intende per:
a) "animale da compagnia”: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per
compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono
attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione,
e impiegati nella pubblicità.
b) Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
c) “allevamento di cani e gatti per attività commerciali”: la detenzione di cani e di gatti,
anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;
d) “commercio di animali da compagnia”: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i
negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di
addestramento.
Articolo 2) Responsabilità e doveri del detentore
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni
specifiche che individuino responsabilità e doveri del detentore dell’animale da compagnia
stabilendo che chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di
occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua
sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici
ed etologici secondo l’età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare :
a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e
etologico;
c) consentirgli un’ adeguata possibilità di esercizio fisico;
d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
Articolo 3) Controllo della riproduzione
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono affinché chiunque
adibisca alla riproduzione un animale da compagnia tenga conto delle caratteristiche
fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la
salute ed il benessere della progenitura o dell’animale femmina gravida o allattante. Le
Regioni stabiliscono, inoltre, che il proprietario o detentore di cani provveda alla iscrizione
all’anagrafe canina di norma entro 30 giorni dalla nascita, o dall’inizio della detenzione.
Articolo 4) Sistema di identificazione dei cani
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e il Ministero della salute si
impegnano, ciascuno per quanto di competenza, ad introdurre misure dirette a ridurre il
fenomeno del randagismo mediante:
a) l’introduzione del microchips, come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a
decorrere dal 1° gennaio 2005;
b) la creazione di una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale, che
garantisca la connessione con quella di cui alla lettera c) del presente articolo;
c) l’attivazione di una banca dati nazionale istituita presso il Ministero della salute, intesa
come indice dei microchips, inviati dalle singole anagrafi territoriali.
2. Ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente punto, il Ministero della salute e le
Regioni si impegnano a concordare, entro 120 giorni dalla stipula del presente accordo, le
modalità tecniche e operative di interconnessione e di esecuzione del sistema informatico.
Articolo 5) Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a sottoporre
all’autorizzazione di cui all’articolo 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 anche le attività di
commercio, di cui all’articolo 1, comma 2, lett. c). A tal fine, le Regioni richiedono, almeno, i
seguenti requisiti:
a) la conformità ai requisiti di cui all’allegato A) del presente accordo;
b) le generalità della persona responsabile dell’attività ;
c) i requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l'attività;
d) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o
custodire;
e) il possesso per la persona responsabile, delle cognizioni necessarie all’esercizio di tale
attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel
settore degli animali da compagnia;
f) i locali e le attrezzature utilizzate per l’attività abbiano requisiti che siano stati giudicati
validi e sufficienti dalle autorità sanitarie della Azienda Sanitaria Locale che ha effettuato
il sopralluogo;
g) l’aggiornamento da parte dell’azienda dei registri di carico e scarico dei singoli animali da
compagnia, compresa l’annotazione della loro provenienza e destinazione.
2. I requisiti dell’allegato A) non si applicano alle attività di toelettatura, ai canili sanitari e ai
rifugi, per i quali si rinvia alle specifiche disposizioni vigenti in materia.
3. Il Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, provvede ad indicare le
modalità di detenzione delle altre specie di animali da compagnia.
Articolo 6) Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e prelievo economico a favore del
benessere animale
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano vietano la partecipazione a
manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi e consentono agli animali di
età superiore la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea
copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali.
2. In occasione di attività di commercio, di pubblicità, di spettacolo, di sport, di esposizione o di
analoghe manifestazioni a scopo di lucro, che implichino l’utilizzazione di animali da
compagnia, le Regioni possono prescrivere che l’organizzatore delle manifestazioni versi una
quota, fino al 5% dell’incasso. L’entità ed il criterio di prelievo sono stabiliti dalla Regione
territorialmente competente alla quale deve essere effettuato il versamento. La Regione è
vincolata all’utilizzo di tali fondi per iniziative svolte a favore del benessere degli animali.
Articolo 7) Programmi di informazione e di educazione
1. Il Ministero della salute promuove programmi di informazione e di educazione per favorire la
diffusione e l’applicazione dei principi contenuti nel presente decreto e per affermare il rispetto
degli animali e la tutela del loro benessere sia fisico che etologico, ivi compresa la
preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet
therapy. Detti programmi, rivolti, in particolare, a coloro che sono interessati alla custodia,
all’allevamento, all' addestramento, al commercio e al trasporto di animali da compagnia,
richiamano l’attenzione sui seguenti aspetti:
a) l’addestramento di animali da compagnia per i disabili o per la pet therapy o a fini
commerciali o da competizione deve essere effettuato soltanto da parte di persone con
cognizioni e competenze specifiche;
b) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del
loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;
c) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti
dall’acquisto irresponsabile di animali da compagnia;
d) la necessità di scoraggiare:
1) il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza l’espresso consenso del
loro genitore o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale;
2) il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa o omaggio;
3) la riproduzione non pianificata di animali da compagnia.
e) la promozione della rilevanza dell’iscrizione dei cani all’anagrafe territoriali.
2. E’ rimessa alla valutazione discrezionale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano, avvalendosi dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, la promozione di
programmi di informazione e di educazione analoghi a quelli di cui al comma 1.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dei Servizi veterinari delle
Aziende Sanitarie Locali, promuovono ed attuano corsi di formazione o di aggiornamento sul
benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza e alle associazioni di
volontariato.
Articolo 8) Manifestazioni popolari
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad autorizzare lo
svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel
caso in cui:
a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli
degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia circoscritto con adeguate
sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonchè per garantire
la sicurezza e l’incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni.
Articolo 9) Tecniche di pet therapy, accoglienza degli animali e cimiteri
1. Ai fini di agevolare una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i
cani per disabili e con le tecniche della "pet therapy", le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano valutano l’adozione di iniziative intese a:
a) agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in
particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e
strutture protette o ricoverate presso istituti di cura, con animale da compagnia di
loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la "pet therapy";
b) rendere tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, accessibili anche per
i cani di accompagnamento dei disabili.
2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono promuovere, a livello
alberghiero e dei maggiori centri turistici, ivi comprese le spiagge e gli stabilimenti balneari,
l'accoglienza temporanea dei cani e dei gatti, e degli altri animali da compagnia.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare la
realizzazione di cimiteri per animali da compagnia, destinati a mantenerne viva la memoria.

******

Legge 189 del 20 luglio 2004


Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali,
nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o
competizioni non autorizzate
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 178 del 31 luglio 2004


1. Modifiche al codice penale.
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:
«TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza
necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre
mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza
necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a
comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche
ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da
3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze
stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un
danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la
morte dell'animale.
Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o
manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la
reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma
sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di
trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque
promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra
animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena
è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da
persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o
materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o
delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei
combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali
li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro
partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La
stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati
nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso
nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle
competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a
due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-
quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che
appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da
tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento
degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su
richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di
recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime».
2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «è punito»
sono inserite le seguenti: «, salvo che il fatto costituisca più grave reato».
3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali
domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto
fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili
con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze».
2. Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce
1. È vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la
produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e
articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle
pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel
territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da
tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del
materiale di cui al comma 1.
3. Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale
1. Dopo l' articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del
codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo
IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi
speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di
macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività
circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di
animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si
applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla
regione competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli
animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad
associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro
della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno»:
2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento
e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. Norme di coordinamento
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le
parole: «ai sensi dell'articolo 727 del codice penale» sono sostituite dalle
seguenti: «con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a
15.000 euro».
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: «dell'articolo 491 del codice penale»
sono sostituite dalle seguenti: «del titolo IX-bis del libro II del codice penale e
dell'articolo 727 del medesimo codice»;
c) all'articolo 8, le parole: «dell'articolo 491» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 727».
5. Attività formative
1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole
e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli
alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto,
anche mediante prove pratiche.
6. Vigilanza
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con
decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e
forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento
dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia
municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla
protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione,
nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi
degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari
giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per lo Stato e gli enti locali.
7. Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni
1. Ai sensi dell' articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli
enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie
del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati
previsti dalla presente legge.
8. Destinazione delle sanzioni pecuniarie
1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla
presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate
alle associazioni o agli enti di cui all' articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale.
2. Con il decreto di cui all' articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di
ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del
numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il
programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la
ripartizione delle somme di cui al comma 1.
9. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Fonte: Ministero della Salute

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MessaggioInviato: Sab Nov 21, 2009 11:56 pm    Oggetto:  
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ORDINANZA 6 agosto 2008
Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la
registrazione della popolazione canina.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in
materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo»;
Visti, in particolare gli articoli 2 e 3 della predetta legge n.
281 del 1991, concernenti, rispettivamente, l'obbligo di tatuare i
cani e l'istituzione dell'anagrafe canina;
Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
febbraio 2003 concernente «Recepimento dell'Accordo Stato-regioni,
del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere
degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52, del 4 marzo 2003;
Visto, in particolare, l'art. 3 del predetto Accordo del 6 febbraio
2003, il quale prevede l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina,
da effettuare da parte del proprietario o del detentore di cani;
Visto, inoltre, l'art. 4, comma 1, lettera a) del predetto Accordo
del 6 febbraio 2003, il quale ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio
2005, l'introduzione del microchip quale sistema unico ufficiale di
identificazione dei cani;
Considerata la necessita' di assicurare una compiuta ed uniforme
applicazione, sull'intero territorio nazionale, della normativa
concernente l'identificazione dei cani e la gestione dell'anagrafe
canina, al fine poter svolgere un efficace controllo della
popolazione canina;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare disposizioni per
arginare il dilagare del fenomeno dell'abbandono dei cani, che
alimenta il randagismo dei medesimi;
Considerati i rilevanti problemi di salute pubblica derivanti dal
predetto randagismo dei cani, quali il possibile diffondersi di
malattie infettive, l'incremento degli incidenti stradali, i casi di
aggressione dei cani rinselvatichiti e l'incremento dello stesso
randagismo;
Ritenuta, altresi', la necessita' e l'urgenza di far effettuare in
maniera contestuale l'identificazione e la registrazione di tutta la
popolazione canina presente sul territorio nazionale, utilizzando
strumenti e modalita' uniformi per tutte le regioni e province
autonome, allo scopo di anagrafare il maggior numero possibile degli
animali in questione e consentirne un controllo ed una gestione
adeguati;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al
Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», registrato alla
Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;
Ordina:
Art. 1.
1. E' obbligatorio provvedere all'identificazione e alla
registrazione dei cani, in conformita' alle disposizioni adottate
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed alla
presente ordinanza.
2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far
identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita,
mediante l'applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore
di cani di eta' superiore ai due mesi e' tenuto a identificare e
registrare il cane ai fini di anagrafe canina, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
3. L'adempimento di cui al comma 2, quale atto medico-veterinario,
deve essere effettuato:
a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;
b) da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere
all'anagrafe canina regionale, secondo modalita' definite dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
4. I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip
devono contestualmente effettuare la registrazione nell'anagrafe
canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione in
anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di
proprieta'.
5. Il proprietario o detentore di cani gia' identificati ma non
ancora registrati e' tenuto a provvedere alla registrazione
all'anagrafe canina entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente ordinanza.
6. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cani
identificati, in conformita' alla legge 14 agosto 1991, n. 281,
mediante tatuaggio leggibile e gia' iscritti nell'anagrafe canina.
7. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere
all'anagrafe canina, nell'espletamento della loro attivita'
professionale, devono verificare la presenza dell'identificativo. Nel
caso di mancanza o di illeggibilita' dell'identificativo, il
veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il
detentore degli obblighi di legge.
Art. 2.
1. E' vietata la vendita di cani di eta' inferiore ai due mesi,
nonche' di cani non identificati e registrati in conformita' alla
presente ordinanza.
Art. 3.
1. Con provvedimento da sancire in sede di Conferenza
Stato-regioni, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente ordinanza, definisce le modalita' tecniche ed operative per
assicurare l'interoperativita' della banca dati canina nazionale con
le anagrafi canine regionali. Il medesimo provvedimento individuera'
un unico documento di identificazione e registrazione del cane, che
dovra' essere adottato in sostituzione dell'attuale certificazione.
Art. 4.
1. I comuni sono tenuti ad identificare e registrare in anagrafe
canina, a cura del servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti o
catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle
strutture di ricovero convenzionate; il titolare della struttura dove
il cane e' ricoverato e' il detentore dell'animale.
2. Il sindaco e' responsabile delle procedure di cui al comma 1.
3. I comuni dotano la propria Polizia locale di almeno un
dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile, al fine
dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.
Art. 5.
1. Il microchip di identificazione dei cani puo' essere prodotto e
commercializzato unicamente da soggetti registrati presso il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in
conformita' all'allegato 1.
2. Coloro che gia' producono o commercializzano microchip devono
provvedere alla registrazione di cui al comma 1, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
registra i produttori e i distributori di microchip ed assegna loro
una serie numerica di codici identificativi elettronici.
4. I microchip possono essere venduti solamente alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano, alle aziende sanitarie locali,
ai veterinari di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) e alle facolta'
di medicina veterinaria che hanno un ambulatorio aperto al pubblico.
5. I produttori e i distributori devono garantire la
rintracciabilita' dei lotti dei microchip venduti.
6. E' vietato utilizzare serie numeriche diverse da quelle
assegnate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e i
soggetti di cui all'art. 1, comma 3 possono utilizzare microchip gia'
in loro possesso, fino a completo smaltimento delle scorte.
7. E' consentita la commercializzazione di microchip con serie
numerica non assegnata dal Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, fino alla data del 31 marzo 2009.
8. I dispositivi di lettura di microchip devono essere ISO
compatibili.
Art. 6.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assegnano
ai direttori generali delle aziende sanitarie locali l'obiettivo di
provvedere, nell'ambito delle rispettive competenze, alla attuazione
della legge 14 agosto 1991, n. 281, dell'Accordo Stato-regioni del
6 febbraio 2003 e della presente ordinanza.
Art. 7.
1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la
registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia di
ventiquattro mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.
Roma, 6 agosto 2008
p. il Ministro: Martini
Registrata alla Corte dei conti l'11 agosto 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 121

Fonte estratto
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MessaggioInviato: Ven Gen 22, 2010 12:56 pm    Oggetto:  
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Decreto Attuativo della Legge 20 luglio 2004, n. 189

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 23 marzo 2007
Individuazione delle modalita' di coordinamento delle attivita' delle Forze di polizia e dei Corpi di
polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali
commessi nei confronti di animali.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni
concernenti il divieto di maltrat-tamento degli animali, nonche' di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate», ed, in particolare, l'art. 6, che demanda al Ministro
dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e
forestali ed il Ministro della salute, l'individuazione delle
modalita' di coordinamento dell'attivita' della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del
Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e
provinciale;
Visto l'art. 2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e
successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce al Corpo
forestale dello Stato specifici compiti in materia di vigilanza,
prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno
dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela dei patrimonio
faunistico (lettera b) e specifici compiti in materia di controllo e
certificazione del commercio internazionale e della detenzione di
esemplari di fauna minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della
Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali
in via di estinzione, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n.
874 e della relativa normativa comunitaria (lettera c);
Visto l'art. 70 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59» che, in applicazione del principio
di sussidiarieta' sancito dalla citata legge n. 59 del 1997, ha
disposto, in materia di protezione della natura e dell'ambiente e di
protezione della fauna e della flora, il conferimento alle regioni ed
agli enti locali di tutte le funzioni amministrative, fatti salvi i
compiti di rilievo nazionale di cui all'art. 69 del medesimo decreto
legislativo;
Visti gli articoli 5 e 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e l'art.
57 del codice di procedura penale, che attribuiscono al personale dei
Corpi di polizia municipale e provinciale funzioni di polizia
giudiziaria e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza nell'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie
attribuzioni, con dipendenza funzionale ed operativa dalla competente
autorita' giudiziaria o dalla competente autorita' di pubblica
sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorita' ed
il sindaco;
Visto l'art. 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante
«Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei
cittadini», che ha previsto la partecipazione, ai fini
dell'attuazione di piani coordinati di controllo del territorio, di
contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale;
Visto l'art. 20, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121,
recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza», in virtu' del quale alle riunioni del comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal
prefetto, intervengono di diritto, tra gli altri, il sindaco del
comune capoluogo, il presidente della provincia ed il comandante
provinciale dei Corpo forestale dello Stato;
Ravvisata l'opportunita' che venga valorizzato, ai fini
dell'attuazione della citata legge n. 189 del 2004, lo specifico
patrimonio di professionalita' e di esperienza acquisito dal Corpo
forestale dello Stato nel settore della prevenzione e del contrasto
degli illeciti in materia ambientale, con particolare riguardo alla
tutela del mondo animale;
Ritenuto, altresi', di dover privilegiare ai fini del coordinamento
ottimale delle attivita' di prevenzione dei reati previsti dalla
legge 20 luglio 2004, n. 189 il ruolo dei Corpi di polizia municipale
e provinciale, per la capillarita' della presenza sul territorio e
per la professionalita' posseduta dai medesimi nelle materie
ambientali in sede locale;
Ritenuto, infine, di dover affidare ai prefetti, previa
consultazione dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza
pubblica, le funzioni di indirizzo e coordinamento, in ambito
provinciale, delle attivita' svolte dalle Forze di polizia dello
Stato e dai Corpi di polizia municipale e provinciale, al fine di
evitare duplicazioni o sovrapposizioni di interventi;
Visti i pareri rispettivamente del Ministro delle politiche
agricole e forestali in data 21 dicembre 2006 e del Ministro della
salute in data 3 gennaio 2007;
Decreta:
Art. 1.
1. Le attivita' di prevenzione dei reati di cui alla legge
20 luglio 2004, n. 189 sono demandate in via prioritaria al Corpo
forestale dello Stato e, nell'ambito territoriale dell'ente di
appartenenza ed in quello funzionale dei rispettivi ordinamenti ed
attribuzioni, ai Corpi di polizia municipale e provinciale, ferme
restando comunque le funzioni di polizia giudiziaria che la legge
rimette a ciascuna Forza di polizia.
2. I prefetti, nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed
indirizzo unitario dei piani di controllo del territorio, promuovono
le necessarie intese con i presidenti delle province e con i sindaci
interessati, al fine di assicurare il coordinato sviluppo delle
attivita' degli organi di cui al comma 1.
3. Essi, inoltre, anche previa consultazione dei Comitati
provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, individuano le
modalita' del concorso dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di
Stato nelle medesime attivita' di prevenzione, in relazione alle
specifiche attribuzioni e competenze ed al patrimonio di
professionalita' presente nelle due Forze di polizia, nonche' le
modalita' del concorso del Corpo della Guardia di finanza con
riguardo alle specifiche competenze ad esso demandate in materia di
polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico.
4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e degli enti locali.
Le autorita' e gli organi citati nel presente decreto sono
incaricati dell'osservanza di quanto in esso previsto.
Roma, 23 marzo 2007
Il Ministro: Amato

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MessaggioInviato: Mer Mag 16, 2012 3:07 pm    Oggetto:  
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ORDINANZA 3 marzo 2009
Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione
dei cani. (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009)
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli
animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987,
firmata dall'Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in
materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il
Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di
benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;
Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;
Vista l'Ordinanza del Ministro della salute del 14 gennaio 2008,
concernente «Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei
cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 23 del 28 gennaio 2008;
Ritenuto di dover adottare una nuova Ordinanza in materia, in
quanto l'allegato A non solo non ha ridotto gli episodi di
aggressione ma, come confermato dalla letteratura scientifica di
Medicina Veterinaria, non e' possibile stabilire il rischio di una
maggiore aggressivita' di un cane sulla base dell'appartenenza ad una
razza o ai suoi incroci;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di mantenere, in attesa
dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia,
disposizioni cautelari a tutela dell' incolumita' pubblica;
Vista la sentenza della III sezione penale della Corte di
cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte
ha ritenuto che l'uso del collare di tipo elettrico, quale «congegno
che causa al cane una inutile e sadica sofferenza», rientra nella
previsione di cui all'art. 727 ora art. 544-ter del codice penale che
vieta il maltrattamento degli animali;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al
Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla
Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;
Ordina:
Art. 1.
1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere,
del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia
civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e
cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di
sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali
o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le
seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a
mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei
luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate
dai comuni;
b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare
al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o
su richiesta delle Autorita' competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue
caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle
specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al
contesto in cui vive.
4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani
con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti
percorsi sono organizzati da parte dei comuni congiuntamente con le
aziende sanitarie locali, in collaborazione con gli ordini
professionali dei medici veterinari, le facolta' di medicina
veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di
protezione degli animali.
5. Il medico veterinario libero professionista informa i
proprietari di cani in merito alla disponibilita' di percorsi
formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi
veterinari della ASL la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che
richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per
la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica.
6. I comuni in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base
dell'anagrafe canina regionale decidono, nell'ambito del loro compito
di tutela dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hanno
l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti i
percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee
guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4.
Art. 2.
1. Sono vietati:
a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressivita';
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo
scopo di svilupparne l'aggressivita';
c) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito
all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia
di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare
riferimento a:
1) recisione delle corde vocali;
2) taglio delle orecchie;
3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti
alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista
dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale
specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve
essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la
prima settimana di vita dell'animale;
e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli
interventi chirurgici di cui alla lettera d).
2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono
consentiti esclusivamente con finalita' curative e con modalita'
conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato
veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta
richiesto dalle autorita' competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente
articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi
dell'articolo 544-ter del codice penale.
4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano
raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta
delle stesse.
Art. 3.
1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 «Regolamento
di Polizia veterinaria», a seguito di morsicatura od aggressione i
Servizi veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato
all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della
corretta gestione da parte del proprietario.
2. I Servizi veterinari, nel caso di rilevazione di rischio
potenziale elevato, in base alla gravita' delle eventuali lesioni
provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di
prevenzione e la necessita' di un intervento terapeutico
comportamentale da parte di medici veterinari esperti in
comportamento animale.
3.I Servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei
cani identificati ai sensi del comma 2.
4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3
provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di
responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio
cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al
cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
Art. 4.
1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi
dell'art. 3, comma 3:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a
misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per
delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio,
punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o
decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727,
544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli
previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per
infermita' di mente.
Art. 5.
1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle
Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del
fuoco.
2. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) e
all'art. 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno
delle persone diversamente abili.
3. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) non
si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre
tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni
o dai comuni.
Art. 6.
1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono
sanzionate dalle competenti Autorita' secondo le disposizioni in
vigore.
Art. 7.
1. La presente ordinanza ha efficacia per 24 mesi a decorrere dal
giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 3 marzo 2009
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 195

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Cate.Poldo
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Il cane è la virtù che, non potendo farsi uomo, s'è fatta bestia.(Victor Hugo)
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