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Cani in condominio
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Cate.Poldo

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MessaggioInviato: Gio Nov 10, 2011 7:24 am    Oggetto: Idea Cani in condominio
Descrizione: la legge
Rispondi citando

Quante volte vi è capitato di voler tenere un cane in casa, ma vi siete sentiti rispondere: “il regolamento condominiale vieta di tenere animali”?
E’ legale il divieto di tenere animali in casa propria?

Per rispondere con esattezza al nostro quesito è essenziale conoscere la differenza tra il regolamento condominiale di tipo contrattuale e quello di tipo assembleare; e ancora tra un regolamento assembleare approvato all’unanimità dai condomini e uno approvato dalla maggioranza semplice degli stessi.
Nemico assoluto dei nostri amici a quattro zampe è, principalmente, il regolamento di natura contrattuale, il quale viene predisposto dal costruttore dell’intero edificio e viene allegato al contratto di compravendita dei singoli appartamenti.
Le norme previste in tale regolamento vengono sottoscritte dalla parte acquirente al momento dell’acquisto dell’immobile e sono vincolanti per tutti coloro, che a qualsiasi titolo, godranno dell’appartamento.
Siamo, quindi, in presenza di un contratto (da qui il termine regolamento contrattuale) e un’eventuale clausola contenente il divieto di tenere animali è inattaccabile.
E’ opportuno distinguere il divieto assoluto di tenere animali in condominio (a cui si riferisce il caso precedente) dal più flessibile divieto di tenere, in condominio, animali che possono disturbare la quiete o l’igiene pubblica.
Infatti una sentenza emanata dall’ex pretura di Campobasso il 12.05.1990 stabilisce: “qualora una norma contenuta in un regolamento contrattuale vieti la detenzione di animali che possono disturbare la quiete o l’igiene della collettività, il mero possesso di cani, o di altri animali domestici, non è sufficiente ad imporre tale divieto ai condomini essendo necessario che si accerti effettivamente e concretamente il pregiudizio causato, dal cane alla collettività, sotto il profilo della quiete e dell’igiene“.
Il Giudice, nell’eventualità in cui venisse provato il pregiudizio causato dal cane alla collettività, potrebbe, con un prowedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 codice di procedura civile, disporre l’allontanamento coattivo del cane, che verrebbe affidato alla custodia di enti specializzati con assoluto divieto di far ritorno all’interno del condominio.
Purtroppo una sentenza in tal senso è stata emanata dal tribunale di Napoli.
Accantoniamo ora il discorso sul regolamento condominiale contrattuale e passiamo ad analizzare il regolamento assembleare.
In questo caso dobbiamo verificare se il regolamento è stato approvato dalla maggioranza dei condomini oppure è stato votato all’unanimità, cioè da tutti i proprietari degli appartamenti.
Nel primo caso i nostri cari amici a quattro zampe giocano in casa!
Infatti, una eventuale clausola contenente il divieto di tenere animali non ha valore assoluto: un’ assemblea che non raggiunge l’unanimità non può costringere un condomino a rinunciare ad un proprio diritto.
A tal riguardo sono diverse le sentenze dei tribunali che dichiarano la nullità di clausole, relative al divieto di tenere animali in condominio, inserite in un regolamento condominiale approvato con maggioranza semplice.
Tra le tante sentenze ne ricordiamo una emanata dal Tribunale di Piacenza che definisce la detenzione di animali in un condominio, come: “l’esplicazione di un diritto dominicale che può essere vietato solo se il proprietario dell’immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento assembleare votato a maggioranza semplice, stabilire limiti ai diritti ed ai poteri di un condomino sulla sua esclusiva proprietà“.
Sull’argomento in questione si è pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione in datata 04 Dicembre 1993 con la sentenza n° 12028 che ha stabilito: “il divieto di tenere i comuni animali domestici negli appartamenti non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti“.
Pertanto, continua la sentenza, “in assenza di una votazione unanime, le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso, con il loro voto favorevole, alla relativa approvazione“.
La sentenza della Corte di Cassazione si basa sull’assunto che le manifestazioni di voto in esame non sono altro che atti unilaterali, che non hanno forza di legge in quanto non presenti in un contratto.
Se, invece, il divieto fosse contenuto all’interno di un regolamento condominiale approvato all’unanimità, la decisione sarebbe assimilabile ad un consenso di natura contrattuale producendo efficacia vincolante per tutti. Pertanto, in questo caso, valgono le regole viste sopra per il regolamento contrattuale.
In ogni caso è preferibile, prima di procedere all’acquisto o alla locazione di un immobile, controllare preventivamente il tipo di regolamento adottato dal condominio, soprattutto se viviamo con un amico a quattro zampe.

[u]Come ci si deve comportare se in un condominio non esiste un regolamento?[/u]
In questo caso nessuno ci proibisce di tenere un animale in casa, ma i condomini potrebbero riunirsi per approvare una delibera che vieti la detenzione di animali in condominio.
E qui valgono le regole esposte, sopra, in merito alla differenza tra una decisione presa all’unanimità e una approvata a maggioranza semplice.
Ricordiamoci sempre, però, che se è vero che non possono impedirci di tenere un animale, è anche vero che vigono le regole del buon senso e della convivenza civile.

L’ascensore
Un altro problema che si potrebbe incontrare in un condominio nel quale, certamente, non vi è alcun divieto di tenere animali, è l’uso dell’ascensore.
Anche qui, il divieto di utilizzare l’ascensore con il nostro amico a auattro zampe può essere previsto soltanto all’interno di un regolamento di natura contrattuale. Se il regolamento non prevede nulla al riguardo è bene consultare il difensore civico della propria Regione per conoscere l’esistenza di leggi regionali che limitino tale libertà.

Cosa dobbiamo fare se in un contratto di locazione è previsto il divieto di tenere animali?
La giurisprudenza è povera di pronunce in merito, ma si può comunque tentare di dare una risposta.
Le regole poste in essere per i proprietari degli immobili valgono, generalmente, anche per gli affittuari.
I problemi che si possono presentare sono, sostanzialmente, due e precisamente:

1) Il divieto di tenere animali, inserito all’interno del contratto di locazione, deriva dal regolamento condominiale;
2) il divieto in questione sia stato disposto, arbitrariamente, dal proprietario locatore all’interno del contratto di locazione.
Nel primo caso, la prima cosa da fare è controllare la natura del regolamento condominiale, cioè se è di natura contrattuale o assembleare.
In merito vale quanto esposto in precedenza (ricordiamo: se il divieto è posto all’interno del regolamento di natura contrattuale è vincolante; se, invece, è inserito all’interno del regolamento approvato a maggioranza, non è valido).
Nel secondo caso, tale divieto non è previsto nel regolamento condominiale, ma è semplicemente stato inserito, arbitrariamente, nel contratto di locazione dal proprietario — locatore.
La legge prevede che il locatore possa sciogliere anticipatamente il contratto di locazione per “inadempimento grave” del conduttore.
Tra i casi di “inadempimento grave” rientra l’ipotesi di morosità, ma la legge non prevede espressamente la violazione del divieto di tenere animali in condominio posto in essere dal mero arbitrio del locatore.

Casi come questi, vengono valutati singolarmente dai giudici in maniera molto discrezionale.
Quindi, se siamo fortunati, troveremo un giudice che, sensibile a questo tema, ci permetterà di vivere con il nostro amico a quattro zampe; oppure troveremo un giudice non particolarmente attento al problema, che ci sfratterà e ci condannerà a pagare i danni.

In linea generale, se vogliamo evitare noie legali, ciò che possiamo fare è:
1) cercare, con, le buone maniere, di convincere il locatore della bontà del nostro amico a quattro zampe;
2) non prendere in affitto l’appartamento!

Il cane abbaione
Tra i nostri amici animali, chi ha più problemi da risolvere è il cane. Infatti capita spesso che i vicini si lamentino per il continuo abbaiare del nostro fedele amico.
Cosa fare in questo caso??
Premesso che un cane che abbaia continuamente non è un cane sereno…i proprietari di Fido dovrebbero evitare di lasciarlo da solo per lungo tempo sul balcone!
Dal punto di vista legislativo il continuo abbaiare di un cane può configurare ilreato di disturbo della quiete pubblica ai sensi dell’art. 659 del Codice Penale, il quale recita testualmente: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 309 “.
In merito vi sono molte sentenze della Corte di Cassazione che stabiliscono con esattezza quando si configura tale reato.
La più recente, e direi anche la più importante ai nostri fini, è datata 06.03.2000.
La sentenza stabilisce che: “Se il cane abbaia non è disturbo della quiete pubblica; se il cane non disturba una pluralità di persone ma soltanto il vicino, allora il fatto non sussiste“, cioè non è reato.
La sentenza continua sancendo che: “perché si possa configurare il reato di disturbo della quiete pubblica è necessario che i rumori siano obbiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità ed il riposo di un numero indeterminato di persone“.

Un’altra importantissima sentenza del tribunale di Trapani, datata anno 2002, ha rovesciato quella che fino ad oggi era una prassi seguitissima dai giudici di mezza Italia i quali ,spesso, ritenevano il proprietario di Fido responsabile per il disturbo arrecato ai vicini dal suo continuo abbaiare.
Il Giudice del Tribunale di Trapani Dr. Franco Messina, con una sentenza che ha dell’incredibile, ha stabilito che non si può impedire ad un cane di abbaiare!
Con tale sentenza è stato assolto il padrone di un cane che era stato querelato dal suo vicino di casa per non aver impedito al suo cane di abbaiare.


Per concludere questa lunga rassegna, vorrei ricordare a tutti i proprietari di animali che il proprietario del cane è sempre responsabile dei danni arrecati da Fido a terzi.
L’art. 2052 del codice civile recita testualmente: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia sia che fosse fuggito o smarrito, salvo che si provi il caso fortuito”.
Per ” caso fortuito” si intende ogni evento imprevedibile ed inevitabile e di assoluta eccezionalità. Esempi di casi fortuiti possono essere: affidamento dell’animale a persone il cui mestiere è quello di custodire l’animale, quali possono essere veterinari o dog. sitter; un altro esempio di caso fortuito è il furto, la violazione della proprietà privata, ecc.. In questi casi non si è responsabili di eventuali danni causati dal nostro animale. Vengono esclusi dal caso fortuito tutti quei casi in cui il cane si sia liberato dal guinzaglio oppure si sia improvvisamente incattivito. A tal proposito è preferibile stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile contro terzi a copertura dei danni provocati dall’animale, considerato dalla legge come componente del nucleo familiare, oppure si può stipulare una polizza assicurativa specifica per animali domestici.


Fonte Emanuela Murdaca
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Cate.Poldo
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Il cane è la virtù che, non potendo farsi uomo, s'è fatta bestia.(Victor Hugo)
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MessaggioInviato: Gio Nov 10, 2011 7:24 am    Oggetto: Adv






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