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Soggetti Istituzionali della cinofilia
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Nuovo Topic   Topic chiuso    Indice del forum -> Notiziario Animali ed Ambiente
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Cate.Poldo

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MessaggioInviato: Lun Gen 26, 2009 9:27 am    Oggetto:  Soggetti Istituzionali della cinofilia
Descrizione: disposizioni sancite dai soggetti istituzionali della cinofilia
Rispondi citando

ENCI

L'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) riconosciuto dallo Stato e fondato nel 1882 ha consentito al nostro Paese di raggiungere, in oltre cento anni di attività, i vertici della cinofilia europea e mondiale.

Nel 1882 alcuni "gentiluomini" fra cui il Conte Carlo Borromeo, il Principe Emilio Belgioioso d'Este, Ferdinando Delor, Carlo Biffi e Luigi Radice, decidono di dar vita ad una "Società per il miglioramento delle razze canine in Italia": e' l'atto di nascita del Kennel Club Italiano, con 31 Soci.

Nasce il libro delle Origini ed il primo soggetto iscritto e' un bracco Italiano di nome Falco, nato nel 1875.
In questi anni nascono le prime mostre zootecniche canine a Milano e Torino ove vengono presentati circa 400 cani. Vede la luce anche la rivista ufficiale del Kennel Club.

L'Assemblea del 22 maggio 1926 decide di chiedere al Ministero dell'Economia Nazionale il riconoscimento ufficiale della personalità giuridica.
Nel 1940 ottiene anche il riconoscimento dal Ministero dell'Agricoltura.
In quegli anni la cinologia e la cinotecnia assumono una veste tecnica e scientifica; si organizzano corsi Universitari di cinologia i cui testi sono ancora oggi materia di consultazione.
Dal 1970 le Nazioni federate alla Federazione Cinologica Internazionale con sede in Belgio, nel corso della Assemblea Generale di Budapest, stabiliscono che i certificati genealogici emessi dalle diverse Nazioni portino un comune contrassegno. A tutt'oggi le Nazioni federate alla F.C.I. sono ben 70.
L'ENCI pubblica il periodico mensile "i Nostri Cani" che vanta una tiratura di 100.000 copie, spedite a tutti gli associati.

In questi anni l'Ente ha portato avanti con successo sia l'indirizzo zootecnico pratico che quello formativo con l'organizzazione di corsi di cinotecnia, seminari, convegni orientati allo studio di problematiche tecnico- scientifiche, partecipando inoltre, con successo, ad esposizioni e prove di lavoro a carattere europeo e mondiale, conquistando prestigio ed evidenziando l'alto livello raggiunto dai prodotti dell'allevamento italiano.

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Il cane è la virtù che, non potendo farsi uomo, s'è fatta bestia.(Victor Hugo)


Ultima modifica di Cate.Poldo il Sab Nov 21, 2009 11:31 pm, modificato 1 volta in totale
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MessaggioInviato: Lun Gen 26, 2009 9:27 am    Oggetto: Adv






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MessaggioInviato: Lun Gen 26, 2009 9:31 am    Oggetto:  FCI
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FCI

Per quanto riguarda, invece, le organizzazioni internazionali, occorre far riferimento alla FCI (Federazione Cinologica Internazionale) che è' un'organizzazione mondiale cinofila. Della FCI fanno parte stabilmente 80 membri o associazioni (come l'ENCI) ognuna delle quali rilascia il suo Pedigree e istruisce i propri giudici. Riconosce 330 razze, ognuna delle quali è di "proprietà" dell'ente cinofilo interessato, il quale scrive le caratteristiche morfologico/caratteriali in collaborazione con il "Standards and Scientific Commissions" della FCI. Ogni Paese membro organizza Manifestazioni Internazionali e Prove Lavoro ed i risultati vengono inseriti nel database dell'organizzazione. Quando un cane ha ottenuto il giusto numero di risultati potrà essere insignito del titolo di Campione Internazionale di Bellezza o di Lavoro. Inoltre, tramite l'ente nazionale cinofilo d'appartenenza, la FCI rilascia ad ogni allevatore un nome per l'allevamento chiamato Affisso.

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MessaggioInviato: Sab Nov 21, 2009 11:38 pm    Oggetto:  
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REGOLAMENTO INTERNAZIONALE DI ALLEVAMENTO

PREAMBOLO
1. I Paesi membri e partner con contratto della federazione Cinologica Internazionale
(FCI) sono tenuti a rispettare il regolamento di allevamento internazionale della
FCI.
• Il presente regolamento di allevamento della FCI concerne direttamente tutti
i paesi membri e partner con contratto della FCI. Ciò significa che
l’allevamento può essere praticato unicamente con cani di razza pura, di
buon carattere, in perfetta salute nei termini della funzionalità e
dell’ereditarietà ed iscritti in un libro origini o registro d’attesa riconosciuto
dalla FCI. Per altro, devono soddisfare le condizioni imposte dai paesi
membri e partner con contratto della FCI.
• I soli cani che possono essere considerati in perfetta salute nei termini
d’ereditarietà sono quelli che possiedono le caratteristiche dello standard di
una razza, il suo tipo ed il suo temperamento e non presentano alcun difetto
ereditario sostanziale che potrebbe minacciare l’aspetto funzionale della loro
progenie. I paesi membri e partner con contratto della FCI devono di
conseguenza evitare che gli standard non includano delle esagerazioni delle
caratteristiche che potrebbero mettere in pericolo la funzionalità dei cani.
• I cani che presentano delle anomalie, come un temperamento malsano, una
sordità od una cecità congenita, labbro leporino, palato spaccato, delle
malformazioni notorie della mascella o dei difetti dentali pronunciati,
un’atrofia progressiva della retina, i cani che soffrono di epilessia,
criptorchidi, monorchidi, albini, affetti da displasia severa accertata dell’anca
oppure dei cani che presentano dei colori di pelo non desiderati non possono
essere utilizzati ai fini dell’allevamento.
• In materia della “gestione” delle tare ereditarie come la displasia dell’anca o
l’atrofia progressiva della retina, i paesi membri e partner con contratto della
FCI devono tenere un registro dei cani affetti da tali malattie, combattendole
in modo metodico, registrare continuamente i progressi realizzati e
comunicarlo alla FCI su richiesta.
• I paesi membri e partner con contratto della FCI godono dell’appoggio della
Commissione Scientifica in materia di valutazione dei difetti ereditari. La
Commissione aiuta a combattere tali tare consigliando i paesi membri e
partner con contratto della FCI. Nell’eventualità che la Commissione elabori
o pubblichi una pubblicazione di misure relative alla lotta contro queste tare,
quest’ultima dovrà essere rispettata a partire dalla data di approvazione da
parte del Comitato Generale della FCI.
• I paesi membri e partner con contratto della FCI hanno competenza e
responsabilità totale in materia di allevamento. Ciò comprende i consigli e
linee direttive date agli allevatori, il controllo delle procedure di allevamento
praticate da questi ultimi e la gestione dei libri origine.
L’allevamento e lo sviluppo delle razze canine devono appoggiarsi a degli
obiettivi a lungo termine e su principi sani di modo che la pratica di tale
attività non produca dei cani malati o che abbiano un carattere instabile o che
non possieda attitudine al lavoro.
L’obiettivo dell’allevamento deve essere la preservazione e, di preferenza, di
estendere la diversità genetica di una razza.
Solo i cani funzionalmente sani possono essere utilizzati nell’allevamento. È
compito di ogni allevatore che seleziona un cane di determinare se
quest’ultimo è, mentalmente e fisicamente, idoneo alla riproduzione.
L’allevatore si deve assicurare che gli animali preposti alla riproduzione
abbiano un temperamento stabile e siano in buone condizioni fisiche. Per
tutto il tempo durante il quale l’allevatore assicura la custodia di un cucciolo,
deve permettergli di crescere in un ambiente sano (mentalmente e
fisicamente) e benefico al fine di garantire una socializzazione adeguata.
• I paesi membri e partner con contratto della FCI devono stabilire i propri
regolamenti di allevamento, basati su questo regolamento, nei quali devono
figurare gli obiettivi da raggiungere. Questi regolamenti dovranno tenere
conto, in modo appropriato, delle specifiche di lavoro proprie di ciascuna
razza.
I commercianti di cani e gli allevatori che lavorano per uno scopo prettamente
commerciale non possono praticare allevamento in un paese membro o partner con
contratto della FCI.
2. I diritti ed obblighi reciproci dei proprietari dello stallone e della fattrice sono
principalmente determinati dal diritto nazionale, dai regolamenti stabiliti dalle
associazioni cinofile nazionali oppure i loro club ed associazioni di razza e/o da
convenzioni specifiche. Nel caso tali disposizioni non esistano, si applica il
Regolamento Internazionale di Allevamento della FCI.
• Si stressa sull’importanza per gli allevatori ed i proprietari degli stalloni di
mettere per iscritto le condizioni nelle quali avverrà la monta, al fine di
creare una situazione chiara per quanto riguarda le obbligazioni finanziarie.
• Il “proprietario” di un cane è la persona che ha legalmente acquisito
l’animale, si trova in suo possesso e può provarlo con la detenzione,
correttamente certificata, di un certificato d’iscrizione ed un pedigree validi.
• Il “possessore” dello stallone è o il proprietario dello stesso o la persona che
ha ricevuto l’autorizzazione del proprietario di offrire i servizi di tale stallone
per una monta.
COSTI DI TRASPORTO E MANTENIMENTO DELLA FATTRICE
3. Si raccomanda ai proprietari di fattrici di portarle e andarle a riprendere
personalmente, oppure tramite una terza persona fidata. Qualora la cagna dovesse
rimanere per più giorni presso il possessore dello stallone, tutte le spese
conseguenti quali: alimentazione, alloggio, eventuali cure veterinarie, come pure
gli eventuali danni provocati dalla cagna agli impianti dell’allevamento o
all’abitazione del possessore dello stallone, sono a carico del proprietario della
fattrice. Il trasporto di ritorno della femmina viene effettuato a spese del suo
proprietario.
RESPONSABILITA’
4. In conformità con le norme di legge in vigore nei singoli paesi, dei danni
eventualmente causati dall’animale è responsabile la persona che, al momento del
loro verificarsi, ha la detenzione o il possesso dell’animale.
Di conseguenza, qualora la fattrice debba rimanere per uno o più giorni sotto la
sorveglianza del possessore dello stallone, quest’ultimo viene considerato dalla
legge, quale persona a cui spetta la custodia dell’animale, responsabile dei danni
che la fattrice possa causare a terzi.
Il possessore (o proprietario) dello stallone deve tener conto di quanto sopra nella
stipulazione di polizza e di assicurazione personale per la responsabilità civile.
MORTE DELLA FATTRICE
5. In caso di morte della fattrice durante la sua permanenza presso il possessore dello
stallone, quest’ultimo si obbliga a far constatare a sue spese il decesso da un medico
veterinario ed a farne stabilire le cause. Egli deve informare quanto prima, il
proprietario della fattrice dell’avvenuto decesso e della causa.
Il proprietario della fattrice che lo desideri, ha diritto di vedere la cagna deceduta.
Se il decesso è imputabile a colpa del possessore dello stallone, quest’ultimo è
tenuto al risarcimento dei danni e gli interessi legali nei confronti del proprietario
della fattrice.
Qualora al possessore dello stallone non possa essere addebitata alcuna colpa,
spetta al proprietario della fattrice rimborsare al primo tutte le spese sostenute in
correlazione con la morte della fattrice.
SCELTA DELLO STALLONE
6. Il possessore dello stallone è obbligato a far coprire la fattrice dallo stallone
prescelto, con esclusione di qualsiasi altro.
Qualora lo stallone prescelto non esegua la monta, la fattrice non può essere
presentata ad altro stallone se non previo consulto del proprietario.
In ogni caso, è vietato far coprire una fattrice da due o più stalloni durante lo stesso
calore.
MONTA FORTUITA
7. Qualora, accidentalmente, ma non intenzionalmente, si sia verificata una monta da
parte di un altro stallone diverso da quello convenuto, il possessore dello stallone,
cui spetti la custodia della fattrice, è obbligato a rimborsare al proprietario di questa
tutte le spese causate dalla monta errata o fortuita.
Dopo una monta fortuita da parte di uno stallone diverso da quello previsto è
vietato procedere ad una nuova monta con lo stallone che era stato prescelto a tale
scopo. Al proprietario dello stallone non spetta alcun compenso per la monta
fortuita.
CERTIFICATO DI MONTA
8. Il proprietario dello stallone certifica, redigendo un attestato, la corretta esecuzione
della monta. Firmando il documento, egli conferma che è stato testimone oculare
della monta.
Qualora il servizio Libro delle Origini del paese nel quale deve essere iscritta la
cucciolata, prevede la presentazione di appositi moduli, spetta al proprietario della
fattrice procurarsi gli stessi, compilarli correttamente e presentarli al possessore
dello stallone per la firma.
Il certificato di monta deve contenere obbligatoriamente i seguenti dati:
a. Nome e numero di iscrizione al Libro Origini dello stallone;
b. Nome e numero di iscrizione al Libro Origini della fattrice;
c. Nome e indirizzo del possessore/proprietario dello stallone;
d. Nome e indirizzo del proprietario della fattrice al momento della monta ed
eventualmente la data di acquisto della fattrice;
e. Luogo e data della monta;
f. Firma del possessore dello stallone e del proprietario della cagna;
g. Qualora il servizio del Libro Origini esiga per l’iscrizione dei cuccioli una
fotocopia autenticata o un estratto certificato del pedigree, spetta al possessore
dello stallone fornire gratuitamente tali documenti al proprietario della fattrice.
COMPENSO PER LA MONTA
9. Si raccomanda al proprietario dello stallone di firmare il certificato di monta
solamente dopo il pagamento del prezzo precedentemente convenuto per la monta.
Non sono permessi né la ritenzione né il pegno della fattrice.
10. Se lo stallone prescelto non procede alla monta per qualsiasi motivo o se la fattrice
non si lascia montare, di modo che la monta non sia stata effettivamente eseguita, il
proprietario dello stallone conserva il diritto di risarcimento previsto all’Art. 2, ma
non può pretendere il pagamento del prezzo convenuto per la monta.
11. per quanto riguarda la discendenza dello stallone, il proprietario dello stallone non
ha il diritto, nei confronti del proprietario della fattrice, a dei compensi se non
quello per la monta. Non ha neppure alcun diritto a farsi consegnare un cucciolo.
Se le parti si sono accordate per la consegna di un cucciolo a titolo di compenso per
la monta, tale accordo deve essere formulato per iscritto prima della monta. In un
accordo del genere, i punti seguenti devono assolutamente essere precisati e
rispettati:
a. il momento della scelta del cucciolo da parte del proprietario dello stallone;
b. il momento della consegna del cucciolo al proprietario dello stallone;
c. il momento a partire dal quale il diritto del proprietario dello stallone di
scegliere il cucciolo è irrevocabilmente prescritto;
d. il momento a partire dal quale il diritto del proprietario dello stallone di
prendere il cucciolo è irrevocabilmente prescritto;
e. il pagamento dei costi di trasporto;
f. gli accordi speciali per il caso nel quale la fattrice dovesse partorire solo
cuccioli nati morti oppure con un solo cucciolo in vita, o nel caso che il
cucciolo prescelto muoia prima della consegna.
LA FATTRICE RESTA VUOTA
12. Dopo una monta eseguita correttamente, si considerano adempiuti gli obblighi
dello stallone e che, quindi, le condizioni per aver diritto al pagamento convenuto si
sono verificate.
Ciò non costituisce garanzia del fatto che la fattrice sia gravida. E’ facoltà del
proprietario dello stallone decidere, in caso la fattrice resti vuota, se consentire una
nuova monta gratuita al calore seguente, oppure rimborsare una parte del
compenso ricevuto per la monta. Tale accordo dovrà essere messo per iscritto nel
contratto di monta prima della stessa.
Il diritto convenuto per una monta gratuita si estingue con il decesso dello stallone
oppure con il passaggio di proprietà dello stesso o con il decesso della fattrice.
Qualora possa essere provato (con analisi dello sperma) che lo stallone era sterile al
momento della monta, il proprietario della fattrice deve essere rimborsata delle
spese causate dalla monta.
INSEMINAZIONE ARTIFICIALE
13. L’inseminazione artificiale non può essere effettuata su animali che non si sono
precedentemente riprodotti naturalmente. In alcuni casi tuttavia ( sia che lo stallone
o la fattrice non si sia riprodotto precedentemente in modo naturale ), l’Ente cinofilo
nazionale può autorizzare queste eccezioni.
Nel caso di inseminazione artificiale della fattrice, il veterinario che ha raccolto lo
sperma dello stallone deve certificare, con un attestato da consegnare al servizio del
libro origini del paese che registrerà i cuccioli, che lo sperma fresco o congelato
proviene dallo stallone convenuto. Inoltre gli attestati previsti nell’Art. 8 (a – g)
devono essere forniti gratuitamente al proprietario della fattrice dal proprietario
dello stallone.
Tutte le spese sostenute per il raccoglimento dello sperma sono a carico del
proprietario della fattrice. Le spese relative all’inseminazione sono anch’esse a
carico del proprietario della fattrice. Il veterinario che procede all’inseminazione
deve confermare al servizio del libro origini che la fattrice è stata fecondata con lo
sperma dello stallone prescelto per la monta.
Su tale certificato, è bene precisare anche il luogo e la data dell’inseminazione, il
nome ed il numero di iscrizione della fattrice al libro origini così come il nome e
l’indirizzo del proprietario della fattrice.
Il proprietario dello stallone che fornisce lo sperma deve consegnare al proprietario
della fattrice, oltre all’certificato fornito dal veterinario, un certificato ufficiale di
monta.
CESSIONE DEI DIRITTI DI ALLEVAMENTO
14. Si considera, in generale, che il proprietario della fattrice al momento della monta
sia l’allevatore della cucciolata.
Il diritto di utilizzare una fattrice o uno stallone può tuttavia essere trasferito, a
mezzo di contratto, a terzi.
Tale trasferimento deve, in tutti i casi, essere messa per iscritto, prima della monta
programmata.
Tale cessione dei diritti di allevamento, risultante per iscritto, deve essere dichiarata
per tempo al servizio del libro origini ed eventualmente all’associazione di
allevatori competente per la razza in questione. Questa deve essere allegata alla
dichiarazione di nascita.
E’ bene descrivere dettagliatamente nella cessione dei diritti di allevamento, i diritti
ed i doveri delle due parti contraenti.
La terza persona che ottiene temporaneamente i diritti di allevamento di una
fattrice viene considerato come il proprietario di quest’ultima, ai sensi del presente
regolamento, della monta fino al momento dello svezzamento.
REGOLE DI BASE
15. I cuccioli nati da genitori di razza pura in possesso di pedigree riconosciuti dalla
FCI, sui quali non risulta alcuna obiezione o restrizione emessa dall’organismo
cinofilo nazionale, sono considerati cani di razza pura e possono, a tale titolo,
ricevere un pedigree riconosciuto dalla FCI.
16. I pedigree riconosciuti dalla FCI sono dei certificati attestanti l’affidabilità dei dati
relativi alle generazioni menzionate, e non dei certificati di garanzia di qualità del
cane.
ISCRIZIONE DEI CUCCIOLI AL LIBRO ORIGINI
17. Salvo accordi diversi, si considera che il nuovo proprietario in caso di vendita di
una cagna gravida, diviene automaticamente l’allevatore della cucciolata in arrivo.
18. Tutti i cani allevati ed iscritti in un paese membro o partner con contratto della FCI
deve essere provvisto di un sistema d’identificazione permanente e non
falsificabile; tale identificazione deve essere riportata sul pedigree.
I cuccioli sono iscritti, in principio, al libro origini del paese dove il proprietario
della fattrice risiede (residenza abituale) ed i cuccioli porteranno il suo affisso. Nel
caso non fosse possibile determinare la “residenza abituale” da un punto di vista
legale, il proprietario della fattrice ha il diritto di far nascere la cucciolata nel paese
nel quale risiede al momento della monta e di far iscrivere i cuccioli nel libro origini
dell’organizzazione cinofila di tale paese. Tuttavia, le seguenti condizioni devono
essere soddisfatte:
- Il proprietario deve soddisfare le condizioni di allevamento emesse
dall’organizzazione cinofila del paese nel quale risiede al momento della
monta.
- Il proprietario deve fornire un certificato emesso dalle autorità locali
competenti del paese dove risiede precisando che ci abita (senza interruzioni)
da almeno 6 mesi.
Se queste condizioni sono soddisfatte, l’associazione cinofila nazionale del paese nel
quale il proprietario vive al momento della monta deve iscrivere la cucciolata nata
sul proprio territorio nel proprio libro origini, deve emettere i pedigree dei cuccioli
indicando l’affisso del proprietario e l’indirizzo di dove vive.
Delle eccezioni vengono tollerate per gli allevatori di cani di razza che vivono in un
paese il quale non tiene un libro origini riconosciuto dalla FCI.
Questi avranno quindi la possibilità di procedere alla registrazione dei cuccioli in
un libro origini riconosciuto dalla FCI.
Tutti i cuccioli della cucciolata dovranno essere iscritti; questo include tutti i cuccioli
esistenti nella data della domanda d’iscrizione.

I pedigree, che sono di fatto dei certificati di nascita, devono essere emessi
unicamente per certificare le linee di sangue. Normalmente, una femmina non può
che essere coperta, per una cucciolata, da un solo maschio. In caso di dubbio, le
associazioni cinofile nazionali sono tenute a verificare le linee di sangue (con esame
del D.N.A.) a spese dell’allevatore.
REGOLAMENTI DI ALLEVAMENTO DEI PAESI MEMBRI DELLA FCI
19. I regolamenti di allevamento dei paesi membri o partner con contratto della FCI
possono essere più vincolanti di quelli stabiliti dalla FCI ma non possono essere in
contrasto a questi ultimi.
DISPOSIZIONI FINALI
20. Il presente regolamento sostituisce “Gli usi e costumi internazionali di allevamento
di Monaco” del 1934.
In caso di divergenza di interpretazione, il testo in tedesco è determinante.
*Adottato dall’Assemblea Generale della FCI l’11 e 12 giugno 1979 a Berna (Svizzera).
Approvate dal Comitato Generale della FCI, Roma, ottobre 2006.
In vigore dal 1° gennaio 2007.

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